Statuto

PROLOGO:

Scudo VRCC


Valkyrie Riders Italia
È un associazione di proprietari dell’Honda “F6C” Valkyrie.
Il Club principale ha sede in America,ed in tutto il mondo vi sono sedi nazionali dette “chapter”.
L’iscrizione al club Italiano non è pero vincolata a quello americano e viceversa.
Il Club non ha scopi a fine di lucro o politici,si prefigge di promuovere la comunicazione tra i partecipanti di:
Meeting, raduni, eventi, nozioni tecniche, suggerimenti, resoconti di eventi e tanti altri servizi.
Altro scopo è quello di socializzare con tutti i club VRCC e possibilmente partecipare ai loro eventi.
Ogni membro del club Italiano è libero di scegliere se portare lo stemma Internazionale sulla schiena, sia con la dicitura ITALIA o no, sotto la sua diretta responsabilità, dato che questi non è indicativo di appartenenza a valkyrie Riders Italia.
Lo stemma ufficiale del nostro club di circa 10 cm. ha la scritta centrale Italia, non esiste nessun obbligo di indossarlo, ma lo possono mettere solo gli appartenenti al club. 
Ribadiamo la nostra indipendenza da tutti i club MC.
Mentre accettiamo tra di noi gli appartenenti a FREE CLUB indipendenti.
Ci riserviamo la possibilità di espellere chi ha comportamenti che possono ledere il club stesso.

STATUTO:

VALKYRIE RIDERS ITALIA
STATUTO
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
E’ costituita un’Associazione denominata VALKYRIE RIDERS ITALIA che avrà sede in Montichiari via malvezzi n. 10. Il Valkyrie Riders Italia è un ente di diritto privato, senza fini di lucro, libero, apolitico ed apartitico. Esso svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale. Nello svolgimento della sua attività il Club Valkyrie Riders Italia non potrà prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Il Club Valkyrie Riders Italia potrà cooperare con, o aderire ad altre Associazioni di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi. La durata del Club Valkyrie Riders Italia è illimitata.

TITOLO II - SCOPI E FINALITÀ
Articolo 2
L’Associazione è costituita allo scopo di:
Praticare motoraduni, tour motociclistici, promozione del turismo su due ruote con motociclette Honda f6c dette “Valkyrie”, sia in ambito nazionale che internazionale;
Favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i proprietari, conducenti e simpatizzanti delle motociclette “honda f6c dette”valkyrie” anche promuovendo attività, manifestazioni, incontri e seminari.
Favorire la diffusione della cultura del turismo su due ruote con motociclette “Valkyrie” .


Articolo 3
La vita dell’associazione è disciplinata dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento che, approvato secondo le norme statutarie, si renda necessario per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

TITOLO III - SOCI
Articolo 4
Possono aderire all’associazione, acquisendo il titolo di Socio, tutte le persone che, senza discriminazione di sesso, religione, etnia ed opinioni, siano possessori della Honda f6c detta “Valkyrie”nelle varie edizioni,(compresa la honda Rune) e il loro copilota ,che si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale. Per acquisire la qualità di socio va fatta formale richiesta agli organi dell’associazione mediante compilazione dell’apposito modulo presente sul sito internet www.valkyrieridersitalia.it.
La qualità di socio è personale e non è trasmissibile se non per causa di morte; la quota associativa pagata non è rivalutabile.
Articolo 5
La qualità di Socio si perde per:
1. Decesso;
2. Mancato pagamento delle quote sociali nei modi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
3. Dimissioni;
4. Inabilitazione;
5. Radiazione, per atti lesivi dell’Associazione o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
6. Qualora il socio non sia più in possesso della Honda F6c detta Valkyrie

I Soci comunque decaduti non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
Capo I – Generalita’

Articolo 6

Sono Organi Sociali dell'Associazione:
L’Assemblea dei Soci,
Il Consiglio Direttivo.

Capo II - Assemblea
Articolo 7
L’Assemblea è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo, dai Soci Ordinari.
Essa rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali.
Essa può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente, i membri del Consiglio, il Tesoriere e il Segretario. L’Assemblea ha facoltà di nominare per acclamazione uno o più Presidenti Onorari, scelti tra le persone, anche non aderenti all’Associazione, che per le loro qualità professionali, culturali e umane possano conferire prestigio all’associazione o ne hanno perseguito i fini.

Articolo 8
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno ed ha il compito di:
Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
Approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.


Articolo 9
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure, su richiesta motivata e con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo dei Soci.

Articolo 10
La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Socio, almeno otto giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione dovranno essere specificati:
Ordine del giorno
Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione.


Articolo 11

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio non può essere depositario di più di due deleghe..


Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.
Le deliberazioni sui seguenti temi sono prese a maggioranza qualificata dei votanti:

Elezione del Presidente dell’Associazione;
Modifiche al presente Statuto;
Scioglimento anticipato dell’Associazione.

Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Capo III – Consiglio direttivo

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri uguale a tre, incluso il Presidente. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente mediante votazione palese il numero dei componenti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, stabilire le quote annuali dovute dai soci e predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario ai quali sono attribuiti incarichi specifici descritti nel presente Statuto.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo lo stilare un regolamento, che deve essere approvato dall’Assemblea, per regolare aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Articolo 15



Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, spedita o consegnata a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio nominato dai presenti.
Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Consigliere Segretario dell'associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Capo IV - Presidente
Articolo 17

Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione. Ad esso potranno essere delegati altresì eventuali poteri, anche di straordinaria amministrazione, su decisione del Consiglio Direttivo.
In particolare compete al Presidente:
La predisposizione delle linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
La redazione della relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
La vigilanza sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
La determinazione dei criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
L’emanazione di regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
Per i casi d’indisponibilità, ovvero d’assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Capo V – Consiglieri con incarichi speciali
TESORIERE
Articolo 18

Al Consigliere Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

VICE PRESIDENTE
Articolo 19
Il Consigliere Vicepresidente collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.

SEGRETARIO
Articolo 20
Il Consigliere Segretario sovrintende ai servizi dell’associazione e ne coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Capo VI – Sostituzioni di membri degli organi collegiali, decadenza di organo collegiale e dimissioni del presidente
Articolo 21
I membri degli Organi Sociali durano in carica due anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, morte o inabilitazione di uno o più membri di un Organo Sociale fino alla metà, si fa luogo alla sostituzione nominando i primi non eletti.
In ogni caso i membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del biennio.
Se vengono a mancare membri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 22
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo Sociale non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del biennio dell'Organo decaduto.

Articolo 23
In caso di morte, dimissioni, inabilitazione permanente del Presidente tutti gli Organi Sociali decadono. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea entro 30 giorni dalla decadenza del Presidente per procedere all’elezione dei nuovi Organi Sociali. Il Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le prerogative del Presidente. Gli Organi Sociali decaduti resteranno in attività per il disbrigo della normale amministrazione.

TITOLO V – CANDIDATURE, ELETTORATO, INCOMPATIBILITA’
Articolo 24
Tutti i Soci, purchè in regola con il versamento delle quote sociali, sono elettori ed eleggibili.
TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE
Articolo 25
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione all’atto della costituzione;
Dai beni mobili e immobili dei quali l’Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.

Articolo 26
Le fonti di entrata dell’Associazione sono rappresentate da:
Quote di iscrizione all'Associazione;
Contributi annuali dei Soci, ordinari e straordinari;
Contributi volontari dei Soci;
Sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari;
Contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati;
Ogni altra eventuale entrata.

Articolo 27
Gli esercizi sociali coincidono con l’anno solare.
Con la chiusura dell'esercizio sarà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 28
I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo con un criterio di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o da un suo delegato.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO
Articolo 29
L’Assemblea può decidere lo scioglimento anticipato dell’associazione o la sua fusione con altre associazioni aventi scopo simile.
In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede all’elezione di un Commissario Liquidatore che assume i poteri degli Organi Sociali con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni ed alla devoluzione del ricavato ad altre Associazioni o Enti che operano nel medesimo settore o con obiettivi assimilabili a quelli della disciolta Associazione.
L’Assemblea indica al Commissario, mediante votazione palese, a quale o quali Enti ed Associazioni dovrà essere devoluto il ricavato della liquidazione del patrimonio.

TITOLO VIII - NORME FINALI
Articolo 30
Per quanto non contenuto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.